Imprese e risk management

Senza polizza catastrofale: cosa succede se non la stipuli? Sanzioni e conseguenze

Senza polizza catastrofale cosa succede

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Conseguenze della mancata stipula assicurazione contro le calamità naturali

Il 31 marzo 2025 – ovvero la data di scadenza posticipata per effetto del Decreto Milleproroghe, sapendo che originariamente era stato fissata per il 31 dicembre – si avvicina. E io, consulente assicurativo e risk manager per tante PMI del Trentino, del Veneto e della Lombardia, sono ormai alle prese quotidianamente con decine di imprenditori senza polizza catastrofale desiderosi di mettersi in regola con il nuovo obbligo di legge, per stipulare quindi una copertura assicurativa contro le calamità quali inondazioni, esondazioni, frane e terremoti.

E pensare che è da anni nelle mie consulenze di risk management sottolineo l’importanza di tutelarsi di fronte alla calamità naturali, partendo da un’analisi concreta dei rischi alla quale la propria impresa è esposta! Ora invece non si parla più di una scelta volontaria, quanto invece di un obbligo calato dall’alto, come succede peraltro anche per tante altre coperture, dalla RCA fino alle assicurazioni professionali per gli iscritti agli ordini.

Se è abbastanza chiara la natura della copertura, sono tanti i dubbi circa le conseguenze per le imprese che si faranno trovare, dopo il 31 marzo 2025, senza polizza catastrofale: sono previste delle vere e proprie sanzioni per chi non si assicura contro le calamità naturali? Vediamo quali possono essere nel concreto le conseguenze per le imprese che si dimenticano di stipulare una polizza anti-catastrofe, o che semplicemente sottoscrive una polizza non idonea senza esserne consapevole.

Assicurazione anti-catastrofe: è obbligatoria? Quando bisogna averla

Ancora prima di vedere cosa succede se un’impresa non stipula un’assicurazione catastrofale, partiamo con lo spiegare per chi è effettivamente obbligatoria la polizza : la legge obbliga a stipulare una copertura anti-catastrofe tutte le imprese con sede legale in Italia o in ogni caso aventi una presenza stabile sul territorio nazionale, così come tutte le realtà iscritte al Registro delle Imprese.

Ci sono però delle eccezioni: possono restare senza polizza catastrofale senza temere alcuna conseguenza – prevista dal legislatore – tutte le imprese agricole, così come le imprese che possiedono degli immobili gravati da abuso edilizio. Non sono esentate dall’obbligo ma possono godere di un posticipo fino al 31 dicembre 2025 le imprese dell’acquacoltura e della pesca.

Tolte dunque queste eccezioni, tutte le imprese italiane sono obbligate a sottoscrivere una polizza contro i danni ai beni immobili, agli impianti e ai macchinari provocati da sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. Di fatto i beni aziendali che risultano sottoposti all’obbligo sono quelli che rientrano nell’ articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa; e come vedremo tra poche righe, questa precisazione ha delle consguenze importanti per chi ha usufruisce di spazi in affitto.

Nuovo obbligo assicurativo contro gli eventi naturali: anche per chi è in affitto

Quindi sì, di fatto la polizza catastrofale risulta obbligatoria per quasi tutte le imprese italiane. Diversi imprenditori hanno però dei dubbi relativi agli immobili in affitto: su chi grava l’obbligo assicurativo nel caso degli immobili locati a delle imprese? La domanda, in particolar modo per le imprese che utilizzano unicamente immobili locati, è tutto fuorché trascurabile, essendo determinante per capire se sarà o meno possibile restarsene senza polizza catastrofale senza temere conseguenze negative.

Il punto non è dei più semplici, ma si sa, la legge non ammette ignoranza. E proprio in queste settimane c’è stata una diffusa analisi delle norme di riferimento, per fare luce sulle effettive responsabilità di locatore e conduttore: se ne desume di fatto (a partire da quanto riportato nell’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 e nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile), che l’oggetto della copertura assicurativa obbligatoria è qualunque immobile utilizzato per l’attività di impresa, a qualsiasi titolo.

Ne consegue quindi che il conduttore dell’immobile, e quindi nel nostro caso l’impresa che paga l’affitto per utilizzare un edificio, è tenuto a stipulare l’assicurazione: sarebbe infatti lui, se colto senza polizza catastrofale obbligatoria, a subire le conseguenze di questa mancanza.

Il mio consiglio per le imprese che svolgono esercizio di attività d’impresa in immobili locati è dunque semplice: qualora il proprietario dell’immobile non abbia già provveduto a stipulare una copertura contro le calamità naturali, sarà bene procedere con la stipula di una polizza, seppur su una struttura di proprietà altrui. Più nello specifico, nel caso in cui il proprietario non fornisca all’impresa conduttrice una copia della copertura assicurativa anti-catastrofe, con specifico riferimento alla normativa 2024 – copia che dovrà essere ripresentata ogni anno – sarà bene procedere in prima persona con la stipula dell’assicurazione.

Quali massimali per le assicurazioni contro le catastrofi naturali?

Prima di vedere se sono previste delle sanzioni per le polizze catastrofali non fatte, è utile ripassare quelli che sono i massimali obbligatori imposti dal legislatore. Nella normativa si fa riferimento espresso a un massimale minimo del 30% del valore delle immobilizzazioni materiali dell’azienda, ovvero dell’insieme di terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari risultanti iscritti a bilancio.

Facciamo un esempio banale ma lampante: un’impresa che conta delle immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di 100mila euro dovrà avere un massimale di almeno 30.000 euro; l’azienda che annovera delle immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di 1 milione di euro dovrà invece stipulare una polizza catastrofale con un massimale di almeno 300.000 euro.

Imprese senza polizza catastrofale: ci sono sanzioni?

Veniamo ora al dunque: sono previste delle sanzioni per le imprese senza polizza catastrofale? La risposta breve è: no, non ci sono multe o sanzioni dirette contro le aziende che non stipulano una copertura assicurativa anti-catastrofe, per quanto questa sia come visto obbligatoria.

Per essere precisi, esistono delle sanzioni legate all’introduzione dell’obbligo di polizza anti-catastrofe, ma solo nei confronti delle compagnie assicurative; nessuna multa è invece prevista, almeno per ora, per le imprese che sceglieranno di non stipulare questo tipo di assicurazione.

Esistono però delle sanzioni indirette per le imprese senza polizza catastrofale: vediamo quali.

Le sanzioni indirette: addio contributi e sostegni finanziari pubblici

L’impresa che non stipula un’assicurazione catastrofale non riceve quindi né multe ne altre sanzioni dirette. Il legislatore, come specificato nell’articolo 1 comma 102 della Legge n 213/2023, ha però previsto delle sanzioni indirette: di fronte al rifiuto di stipulare una polizza anti-catastrofe l’impresa potrà essere esclusa dall’assegnazione di sovvenzioni pubbliche, di agevolazioni statali o provinciali, o più in generale dall’assegnazione di altri sostegni finanziari pubblici.

Per ora, va detto, questa sanzione indiretta per le imprese che risulteranno senza assicurazione contro le calamità naturali stipulata entro il 31 marzo 2025 presenta dei confini abbastanza fumosi: prendendo però alla lettera quanto riportato nella norma, l’impresa che non stipula una polizza catastrofale risulterà esclusa dalla possibilità di ricevere dei contributi pubblici, come anche degli indennizzi in caso di eventi avversi. E non è tutto qui: si è anche ipotizzato che la mancanza di una copertura assicurativa contro eventi di questo tipo possa essere usata dalla banche come elemento sufficiente per non erogare del credito, giudicando la posizione dell’azienda senza polizza catastrofale troppo esposta.

Aggiornamento marzo 2025: proroga differita per l’obbligo

In quella che nel mondo sportivo viene chiamata zona Cesarini, e quindi negli ultimi istanti utili, il 28 marzo 2025 è arrivata la proroga per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare una polizza catastrofale. Nel dettaglio si tratta di una modifica differita delle scadenze: resta cioè il termine del 1° aprile 2025 per le grandi imprese, laddove invece la scadenza viene sposta al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Per tutelarsi di fronte ai rischi sempre maggiori legati alle calamità naturali, per mettere al sicuro il patrimonio d’impresa come i propri risparmi, nonché per non vedersi esclusi né da finanziamenti pubblici, né da prestiti e mutui: come si è visto, di motivi per stipulare  una polizza anti-catastrofe non ne mancano. Contattami per individuare la copertura su misura per la tua impresa, per metterla al sicuro e non frenarne la crescita! E ricordati di seguirmi su Facebook, LinkedIn o Instagram per avere altri aggiornamenti come questo.