Proroga della polizza catastrofi naturali: chi deve assicurarsi subito e chi no
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Proroga della polizza catastrofi naturali: una spiegazione sintetica
Alla fine la proroga della polizza catastrofi naturali, su richiesta di diverse associazioni che rappresentano le imprese, è arrivata. Come è noto, senza questo intervento, l’assicurazione anticalamità sarebbe dovuta diventare obbligatoria per tutte le imprese il 31 marzo 2025; va peraltro detto che originariamente l’obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2024, come previsto dalla legge di Bilancio approvata alla fine del 2023; questa proroga della polizza catastrofi naturali non è quindi la prima.
Sta di fatto che venerdì 28 marzo, in piena zona Cesarini, il Consiglio dei ministri ha deciso di accogliere le richieste delle associazioni, concedendo una proroga differenziata all’entrata in vigore dell’obbligo di polizza anti catastrofe. Ma cosa vuol dire che differenziata in questo caso? E quando nel concreto le singole categorie di impresa sono obbligate a stipulare un’assicurazione?
Facciamo un riassunto:
Per chi l’assicurazione anticalamità è già obbligatoria
Ci sono imprese per le quali non è cambiato nulla: sono infatti rimaste tagliate fuori dalla proroga della polizza catastrofi naturali tutte le grandi imprese, per le quali quindi è rimasto obbligo di stipulare un’assicurazione contro le calamità naturali e le catastrofi il 31 marzo, come era precedentemente programmato per tutte le imprese italiane.
C’è però da sottolineare che nello stesso Consiglio dei ministri del 28 marzo è stato concesso del margine alle medesime grandi imprese, che potranno godere di un periodo transitorio di 90 giorni: ne consegue che le organizzazioni che si faranno trovare senza polizza catastrofi naturali non avranno conseguenze negative, come per esempio l’esclusione dall’assegnazione di contributi statali.
Ma qui si tratta solo di un cuscinetto: la vera proroga della polizza catastrofi naturali guarda infatti alle PMI.
Proroga della polizza catastrofi naturali: quando la CAT NAT sarà obbligatoria per le PMI
Se per le grandi imprese la scadenza dell’obbligo di assicurazione anti catastrofe è caduta il 31 marzo, con la proroga della polizza catastrofi naturali sono state spostate in avanti le scadenze per le piccole e per le medie imprese. Più nel dettaglio:
- Per le medie imprese, l’obbligo di stipulare una polizza contro le catastrofi è ora fissato al 1° ottobre 2025
- Per le piccole imprese, l’obbligo di stipulare una polizza contro le catastrofi è ora fissato al 1° gennaio 2026
Vediamo ora nel dettaglio quando si può parlare dei piccola impresa e quando di media impresa.
I parametri che definiscono piccola, media impresa in Italia
La proroga della polizza catastrofi naturali porta di fatto a 3 date diverse per tre categorie di imprese in Italia. Si potrebbe avere a questo punto qualche dubbio nel capire quando sia il proprio obbligo in base alla categoria indicata nella proroga: sarà necessario assicurarsi entro ottobre di quest’anno o entro gennaio 2026?
Quali sono dunque le differenze normative tra piccola, media impresa nel nostro paese? Ebbene, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea, la quale fornisce dei chiari parametri dimensionali.
- Si definisce piccola impresa l’azienda che ha meno di 50 dipendenti e che ha un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro, oppure che ha un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
- Si definisce media impresa l’azienda che ha meno di 250 dipendenti (ma più di 50) e che ha un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro, oppure che ha un totale di bilancio non superiore ai 43 milioni di euro.
A questo punto, dovrebbe risultare chiaro a tutti quando entrerà in vigore l’obbligo di assicurazione contro le catastrofi per la propria impresa.
Polizza Cat Nat: per le piccole e medie imprese che si sono già assicurate
Come si è visto, la proroga è arrivata solo l’ultimo momento. Non stupisce quindi scoprire che molte aziende avessero già stipulato la propria assicurazione contro le calamità naturali, così da farsi trovare pronte alla scadenza del 31 marzo (anche perché, va sottolineato, fino a qualche giorno prima la linea del governo era stata quella di non prendere in considerazione nessuna proroga). Qualcuno potrà quindi pensare di essere stato sfortunato o persino avventato, potendo invece approfittare di alcuni mesi di proroga. Ma non è così, anzi: di fatto le imprese che hanno già stipulato l’assicurazione prima della proroga della polizza catastrofi naturali hanno preso la decisione più intelligente; vediamo subito il perché.
Prima di tutto perché questa nuova regola, oltre ad essere stata orientata dalla legge di bilancio, vede una compagnia assicurativa che si espone in termini assicurativi per garantire una copertura in un contesto evolutivo. Con o senza obbligo, l’azienda assicurata può ora contare su delle coperture a protezione dei fabbricati di fronte a eventi quali terremoto, alluvione e inondazione, i quali come si è visto negli ultimi anni sono tutt’altro che rari. Ma non è tutto qui: aver stipulato una polizza prima del 31 marzo è stato lungimirante anche per strappare un buon prezzo, sapendo che, per via della revisione delle tariffe in corso, già dal primo aprile i prezzi dei premi sono lievitati. Questo perché, in precedenza, il mercato si è trovato a dover generare delle coperture senza conoscere bene i prezzi della concorrenza e i dati probabilistici.
Assicurazione contro le calamità naturali: le eccezioni
Visti i dettagli della proroga della polizza catastrofi naturali, vale la pena ora indicare le eccezioni alla regola. Nelle varie date indicate, dovranno procedere con la stipula dell’assicurazione tutte le imprese con sede legale in Italia o con organizzazione stabile nel nostro Paese, eccezion fatta per:
- le imprese agricole, alle quali si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino costruiti senza le autorizzazioni previste oppure gravati da abuso edilizio;
Vale poi la pena ricordare che l’obbligo è in essere anche per le imprese in affitto, qualora il proprietario dell’immobile non abbia già provveduto a stipulare una polizza contro le calamità naturali.
A questo punto dovresti sapere se la tua impresa è obbligata a stipulare un’assicurazione e qual è la data indicata dalla proroga della polizza catastrofi naturali: contattami per individuare la copertura su misura per la tua impresa, e ricordati di seguirmi su Facebook, LinkedIn o Instagram per avere altri aggiornamenti come questo.